Con il Decreto Rilancio, ai sensi dell’art. 124, permette di cedere le mascherine e altri DPI con un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.
L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.
In particolare saranno esenti:
- 1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- 2. Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- 3. Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- 4. Tubi endotracheali;
- 5. Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- 6. Maschere per la ventilazione non invasiva;
- 7. Sistemi di aspirazione;
- 8. Umidificatori;
- 9. Laringoscopi;
- 10. Strumentazione per accesso vascolare;
- 11. Aspiratore elettrico;
- 12. Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- 13. Ecotomografo portatile;
- 14. Elettrocardiografo;
- 15. Tomografo computerizzato;
- 16. Mascherine chirurgiche;
- 17. Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- 18. Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- 19. Termometri;
- 20. Detergenti disinfettanti per mani;
- 21. Dispenser a muro per disinfettanti;
- 22. Soluzione idroalcolica in litri;
- 23. Perossido al 3% in litri;
- 24. Carrelli per emergenza;
- 25. Estrattori RNA;
- 26. Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- 27. Tamponi per analisi cliniche;
- 28. Provette sterili;
- 29. Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche.
Il prezzo unico riguarda però soltanto le mascherine chirurgiche, utili per proteggere gli altri dal contagio in quanto bloccano la fuoriuscita di saliva. Nessun prezzo massimo, ad oggi, per le mascherine FFP2 ed FFP3.
In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato, non superiore al 50% del costo d’importazione.
Dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei beni indicati sopra, saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
Per gli utilizzatori di Winddoc,
Per la registrazione in acquisto in caso di ricevimento di fatture:
- con iva potete inserire il codice 22%
- sono senza iva utilizzate il codice “Esente ex art.124 c.2 D.L.34/2020 decreto rilancio”.
Per la emissione di fatture:
- – sono senza iva utilizzate il codice “Esente ex art.124 c.2 D.L.34/2020 decreto rilancio”.