Il legislatore ha introdotto una attenuazione del regime sanzionatorio per mancata emissione di fatture elettronica in particolare prevedere:
- – La non applicazione delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione;
- – La riduzione al 20% delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo.
L’interpretazione della disposizione contenuta nel Decreto collegato alla Finanziaria 2019 da la possibilità per i soggetti mensili per le operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019 di beneficiare della non applicazione della sanzione e della riduzione al 20%.
La tardiva emissione della fattura elettronica, inteso come invio allo SDI, è applicabile una sanzione:
- – Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente registrato. La sanzione non può essere inferiore ad Euro 500,00;
- – In misura fissa (da € 250,00 a € 2.000) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’iva.
Per il primo semestre del periodo di imposta 2019 le sanzioni:
- – Non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione;
- – Si applica una riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Per i contribuenti mensili le disposizioni di cui sopra si applicano fino al 30 settembre 2019.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti mensili, le operazioni effettuate dal 01/07 entro il 30/09 verrà applicata soltanto la riduzione del 20% della sanzione mentre non opera la disapplicazione della sanzione per le fatture emesse entro il termine della liquidazione periodica di riferimento.