Territorialità’ iva e prestazioni di servizi (art. 7 dpr 633/72)
Le regole per la territorialità dell’iva nelle prestazioni di servizi sono regolate in base al fatto che si tratti di prestazioni di servizi rese:- – a soggetti passivi (titolari di partita iva) dette B2B
- – a privati dette B2C
Prestazioni B2B
Le prestazioni B2B seguono la regola generale (art. 7 dpr 633/72) la quale stabilisce che l’IVA va assolta nel luogo in cui è stabilito il committente pertanto se:- – il cliente (committente) è stabilito in Italia, l’iva è dovuta in Italia;
- – il cliente è UE o EXTRA UE, l’iva non è dovuta in Italia ma nel paese di destinazione.
In particolare:
- – Prestazioni su beni immobili
- – Prestazioni per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative ecc.
- – Trasporto passeggeri
- – Ristorazione e catering
- – Noleggio a breve di mezzi di trasporto.
Prestatore | Cliente | IVA | Modalità di fatturazione | |
IT | IT | SI | Il prestatore fattura con iva tranne i casi di reverse-charge interno | Fattura elettronica obbligatoria |
UE-EXTRA UE | NO |
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Fattura elettronica non obbligatoria | |
UE – Extra UE | IT | SI | Il cliente IT integra la fattura o emette autofattura da annotare sul registro vendite per liquidare l’IVA | Per integrazione o autofattura FE non obbligatoria |
UE -Extra UE | NO |